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Comune di Sant'Alfio
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Responsabile: Ing. Salvatore Leotta
Collaboratore Amm.vo: Carmelo Caggegi
Indirizzo: Via Etna, 30 95010 - SANT'ALFIO (CT)
Recapiti: tel.: 095/968540 - 095/968017 fax: 095/968540
E-mail:
DIRETTIVA PRESIDENZIALE 11 giugno 2003.
Direttiva per gli interventi di riparazione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 27-29 otto bre 2002 e successivi nella provincia di Catania.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con cui è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli even ti sismici concernenti la medesima area;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha convertito il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista la nota circolare in data 11 febbraio 2003, prot. n. DPC/DIP/0006423 del capo del dipartimento della protezione civile, Presidenza del consiglio dei ministri, relativa all'attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15;
Vista l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza 28 marzo 2003, n. 3277 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Ripartizione risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15";
Vista l'ordinanza 4 aprile 2003, n. 3278 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania";
Considerato che, ai sensi delle norme sopracitate, occorre assumere ogni iniziativa per favorire quanto più rapidamente possibile l'avvio degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi nella provincia di Catania, al fine di superare la fase dell'emer genza, favorire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività commerciali e produttive e ristabilire le normali condizioni di vita per la popolazione colpita;
1. - Le disposizioni di cui alla presente direttiva riguardano gli interventi di riparazione, con miglioramento o adeguamento antisismico, delle unità immobiliari di proprietà privata ad uso abitativo, produttivo, commerciale dichiarate inagibili per effetto dei danni causati dagli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi nella provincia di Catania.
2. - Sono ammessi ai benefici previsti i comuni della provincia di Catania nei quali, in relazione agli eventi sismici, è stata registrata la maggiore intensità macro sismica (MCS uguale o superiore al quinto grado), cioè i comuni di Zafferana, Milo, Santa Venerina, Acicatena, Sant'Alfio, Acireale, Giarre, Piedimonte Etneo, Linguaglossa.
3. - Gli interventi di cui alla presente direttiva sono finalizzati al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari che, per effetto delle ordinanze sindacali di sgombero, fruiscono del contributo pubblico per autonoma sistemazione ed alla ripresa delle attività commerciali e produttive, previo ripristino della piena funzionalità dell'uni tà immobiliare danneggiata, nonché al conseguimento di maggiore sicurezza dal punto di vista della resistenza strutturale alle azioni sismiche. Pertanto sono oggetto delle presenti direttive edifici privati residenziali danneg giati significativamente in cui è ricompresa almeno una unità abitativa ed altri edifici (ad uso produttivo, commerciale, turistico, etc.) danneggiati significativamente e per i quali sia stata emessa ordinanza di sgombero sulla base delle risultanze dei sopralluoghi effettuati nell'immediato post-sisma dal dipartimento regionale di protezione civile e documentate nelle schede di agibilità.
1. - Nel caso in cui l'unità immobiliare danneggiata ricada in area riconosciuta dall'amministrazione comunale inedificabile per ragioni di natura geologica, cioè per documentati effetti di sito e sulla base di evidenze di particolare danneggiamento, di accertate fagliazioni superficiali, nelle more della microzonazione sismica, è consentita la ricostruzione delocalizzata in altro sito, ovvero l'acquisto di un alloggio sul libero mercato.
L'ufficio del dipartimento regionale della protezione civile provvederà alla perimetrazione speditiva delle aree in cui si sono riscontrati evidenze effetti di sito o zone di fagliazione superficiale.
In tali aree l'edificazione e gli interventi relativi a immobili con danno grave resteranno sospesi fino alla conclusione degli studi di microzonazione.
Le modalità ed i termini per gli interventi di tale tipo logia saranno definiti con successiva direttiva.
In ragione di effettive necessità di miglioramento della viabilità e messa in sicurezza ai fini dell'accessibilità dei centri urbani (allargamento stradali e delle inter sezioni in particolare) può essere parimenti autorizzata, d'intesa con il dipartimento regionale della protezione civile, la demolizione di edifici danneggiati e ricostruzione fuori sito o con diversa articolazione dei volumi al fine di consentire i necessari allargamenti stradali.
1. - Per la riparazione dei danni subiti, con miglioramento o adeguamento antisismico, è assegnato ai soggetti, che alla data dell'ultimo evento sismico risultavano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di reale godimento del bene, un contributo in conto capitale determinato come sotto indicato.
2. - Nel caso in cui alla data del sisma le unità abitative fossero in uso ad affittuari, il contributo è subordinato all'esplicito impegno del proprietario a mantenere il contratto di locazione per una durata non inferiore a tre anni.
1. - Il contributo è pari al minor costo tra l'intera spesa necessaria, risultante dalla stima analitica dei lavori computata sulla base del vigente prezzario ufficiale della Regione siciliana, ed il tetto massimo determinato nei limiti stabiliti dai successivi punti della presente direttiva.
2. - Per la riparazione, con miglioramento o adeguamento antisismico, delle unità immobiliari di proprietà privata il contributo erogabile non potrà superare il tetto massimo di E 160,00 al mc. di volume, oltre I.V.A., escluse le pertinenze e gli edifici non citati nel punto 1). Per le pertinenze ed i volumi utili non residenziali annessi all'unità immobiliare, il tetto massimo del contribu to è ridotto al 20%.
3. - Per la riparazione delle parti comuni di edifici comprendenti più unità immobiliari non tutte ammesse a contributo, è assegnata agli aventi diritto, cumulativamente, una maggiorazione del tetto massimo del contributo spettante pari al 10% del volume delle unità non ammesse a contributo.
4. - Per la riparazione degli edifici di proprietà privata individuati nei piani di recupero, ove esistenti, ovvero riconosciuti di particolare interesse storico-artistico dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, il tetto massimo del contributo è maggiorato del 20%.
5. - Sono ammesse a contributo le opere di finitura necessarie in correlazione agli interventi strutturali. Comunque l'incidenza delle finiture non potrà, in nessun caso, essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei lavori risultanti dal computo metrico-estimativo.
6. - Il contributo concesso è comprensivo delle eventuali indagini preliminari occorrenti e degli oneri tecnici valutati sulla base delle tariffe professionali vigenti.
1. - La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. Tutte le opere e le parti dell'intervento aventi carattere prettamente strutturale, e quindi da considerare fattori essenziali al conseguimento della resistenza antisismica dell'edificio, saranno considerate condominiali ai fini della maggiorazione prevista dal punto 7 della presente direttiva. Nel caso che l'edificio sia inserito in un agglomerato, nella progettazione dell'intervento si dovrà tener conto della possibile interazione strutturale con gli edifici adiacenti.
Per gli altri aspetti si rimanda alla vigente normativa in zona sismica e alle allegate direttive tecniche.
1. - I contributi per gli interventi sul patrimonio privato sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del dirigente comunale competente, previo parere della commissione all'uopo costituita presso ciascun comune, composta dal capo dell'ufficio comunale sisma, da un rappresentante del dipartimento regionale di protezione civi le ed, ove necessari, da un rappresentante del Genio civi le e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
2. - Detta commissione, nominata dal sindaco, svolgerà a tutti gli effetti i compiti propri della conferenza dei servizi, per cui il parere definitivo, espresso su ciascun progetto esaminato, vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla-osta ed i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. - Il sindaco organizza un apposito ufficio tecnico-amministrativo preposto alla gestione della fase di ricostruzione avvalendosi anche del personale eventualmente assunto ai sensi dell'o.p.c.m. n. 3274. Il responsabile dell'ufficio, che resta individuato come responsabile del procedimento, è tenuto alla completa istruttoria tecnico-amministrativa del progetto entro giorni 30 dalla presentazione. Detto ufficio, nella fase istruttoria, potrà richiedere, ove necessario ed una sola volta, eventuali elaborati integrativi o correttivi, assegnando un congruo termine comunque non superiore a giorni 30 per la loro presentazione. Quindi inoltrerà senza ulteriore indugio l'istanza di contributo ed il progetto alla conferenza dei servizi per il parere.
4. - Decorso inutilmente il termine assegnato per l'eventuale integrazione e/o correzione degli elaborati progettuali, il titolare del contributo entro giorni 30 ha la facoltà di comunicare la nomina di altro tecnico che dovrà ottemperare alle richieste entro i successivi giorni 45 pena la definitiva decadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione.
5. - Al fine di accelerare le procedure il parere della conferenza dei servizi può essere espresso, ove necessario e tecnicamente possibile, sub-condizione. In tal caso la conferenza dei servizi, agendo in termini propositivi, indicherà le condizioni alle quali si esprime parere favorevole.
6. - I progetti approvati sub-condizione possono essere ammessi a contributo, fermo restando che il mancato rispetto delle condizioni imposte determina la decadenza del diritto al godimento.
7. - Spetta a ciascun membro della commissione, anche dirigenziale, il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto, comunque in misura non superiore a 4 ore per ogni parere definitivo reso.
1. - La domanda di contributo sul patrimonio privato dovrà essere presentata dagli aventi diritto al sindaco del comune interessato entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. - La domanda, redatta sulla base di un modello unificato fornito a cura dell'amministrazione comunale, indicherà fra l'altro il nome del professionista o del gruppo di professionisti incaricato e deve essere corredata di:
- titoli di proprietà o di legittimazione alla richiesta;
- copia dell'ordinanza sindacale di sgombero;
- relazione tecnica nella quale venga individuato (su planimetria 1:2.000) e descritto l'immobile oggetto della richiesta, la consistenza, la tipologia costruttiva, il danno subito, il nesso di causalità con l'evento sismico, la valutazione presuntiva del contributo e la previsione di durata dei lavori;
- significativa documentazione fotografica sufficiente a individuare l'edificio e i danni riportati.
La relazione tecnica e la documentazione fotografica devono essere resi nella forma di perizia giurata.
3. - Entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione l'istanza di contributo dovrà essere integrata, dal titolare o dal progettista delegato, con il progetto esecutivo dell'intervento, debitamente corredato di:
- relazione tecnica, rilievo completo dell'edificio con indicazione dei dissesti;
- esecutivi degli interventi e calcoli statici di verifica del miglioramento o dell'adeguamento antisismico;
- computo metrico-estimativo;
- piano di sicurezza ex decreto legislativo n. 494/96 ove prescritto;
- e di quant'altro richiesto dalla vigente normativa in materia.
Le opere necessarie per conseguire la riparazione dei danni e un idoneo grado di sicurezza delle strutture sono individuate dai progettisti e devono rientrare tra quelli indicati nelle direttive tecniche o comunque essere tali da conseguire pari efficacia.
4. - Il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti ai precedenti punti per la presentazione dell'istanza di contributo, del progetto esecutivo, nonché del termine previsto per l'ultimazione dei lavori comporterà la perdita del diritto al contributo per autonoma sistemazione e la decadenza del titolare dal contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato per la parte di lavori previsti in progetto e non eseguiti.
1. - Al fine di consentire un rapido espletamento della fase di elaborazione dei progetti e della fase di esecuzione dei lavori, ciascun professionista non potrà assumere più di cinque incarichi contemporaneamente. Nel caso di gruppi di progettazione composti da due o più professionisti tale limite si raddoppia.
1. - L'onere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente direttiva graverà sulle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15.
2. - L'assegnazione dei contributi è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi all'uopo destinati ed in con formità ai criteri determinati dal commissario de legato.
1. - I contributi sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del dirigente comunale competente. Detti buoni sono controfirmati dal segretario comunale, previa annotazione di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con apposito numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato dal segretario comunale che può essere consultato dal pubblico.
2. - I pagamenti agli aventi diritto saranno così effettuati:
a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;
b) in ragione del 70% in base all'avanzamento dei lavori e previa produzione delle fatture dei lavori, della prevista documentazione contabile e contributiva e di documentazione fotografica significativa;
c) in ragione del residuo 5% all'atto del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori nei casi in cui il contributo sia inferiore ad E 200.000,00.
3. - L'aliquota del 70% del contributo verrà corrisposta sulla base degli stati d'avanzamento rilasciati dal direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal computo metrico-estimativo del progetto approvato, comprensivo dell'I.V.A. e delle competenze tecniche.
1. - Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni. Le eventuali provvidenze già concesse ai sensi dell'o.p.c.m. n. 3254 nell'ambito dell'emergenza costituiscono anticipo su quelle previste dalle presenti disposizioni.
1. - Al fine di superare quanto più rapidamente possibile la fase dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita per la popolazione colpita, nonché la ripresa delle attività produttive e commerciali, è consentito a tutti i cittadini, i quali, nelle more dell'assegnazione dei contributi governativi, volessero effettuare con fondi propri il ripristino degli immobili danneggiati, ancorché dichiarati agibili o parzialmente inagibili, il rapido avvio dei lavori.
Per tale finalità e solo nel caso in cui i lavori di ripristino non necessitino di concessione edilizia, i sindaci possono autorizzare l'immediato inizio dei lavori edili, fatte salve tutte le prescrizioni necessarie a tutela della privata e pubblica incolumità. I proprietari interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco del comune, corredata da relazione tecnica illustrativa degli interventi e dei lavori da effettuare, da una esauriente e significativa documentazione fotografica, nonché da dichiarazione resa con firma autentica attestante il titolo di proprietà dell'immobile, l'assunzione della responsabilità nei confronti dei terzi e l'impegno a far fronte alle spese con fondi propri.
Resta inteso che l'esecuzione dei lavori, autorizzata con dette modalità, non inficia il diritto del proprietario all'assegnazione del contributo se dovuto. Parimenti non costituisce in alcun modo titolo di diritto o di priorità al godimento dei benefici di legge.
1. - Per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità o di ordine pubblico ed, in particolare, al fine di consentire la piena utilizzazione in sicurezza di stra de statali, provinciali e comunali, e aree pubbliche o di pubblico interesse il sindaco ha la facoltà di individua re, prioritariamente gli interventi da ammettere a contributo anche in deroga all'ordine cronologico di pre sentazione.
2. - Inoltre, in caso d'inerzia dell'avente diritto, il sindaco, per le medesime ragioni, ha la facoltà di attivare senza indugio l'intervento sostitutivo dell'amministrazione comunale nei limiti strettamente necessari all'eliminazione della situazione di pericolo, potendosi avvalere all'uopo anche dell'ufficio regionale di cui al succes sivo articolo.
3. - Nei casi di riscontrati ritardi nell'attuazione della presente direttiva da parte dell'amministrazione comunale resta fermo il potere sostitutivo del commissario delegato che si avvarrà degli uffici regionali.
1. - Il comune vigila, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. - Il dipartimento regionale di protezione civile, servizio per la Sicilia orientale, con sede in S. Agata Li Battiati, resta individuato come ufficio di supporto commissariale e provvede all'attività di vigilanza, controllo, assistenza ai comuni e al monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e della spesa avvalendosi di un apposito sistema informativo collegato telematicamente agli uffici comunali. A tal fine il responsabile comunale del procedimento è tenuto a trasmettere a detto ufficio commissariale copia del progetto approvato e del provvedimento di concessione del contributo. Comunicherà altresì tutti i principali dati sui pagamenti e sull'iter realizzativo su supporti informatici appositamente predisposti dall'ufficio regionale.
3. - L'ufficio regionale per tutte le attività correlate alle presenti direttive applicherà le disposizioni di cui all'art. 4 dell'o.p.c.m. n. 3278 del 4 aprile 2003.
1. - Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente normativa urbanistica.
2. - Eventuali istanze di condono edilizio sugli immobili oggetto d'istanza di contributo, ovvero procedimenti ex artt. 8, 9 o 13 della legge n. 47/85, devono essere preventivamente definiti ai sensi delle vigenti leggi.
3. - Il comune al fine di accelerare gli interventi, e sempre se ammissibile ai sensi della vigente normativa urbanistica, potrà definire tali istanze contestualmente all'autorizzazione di cui alla presente direttiva con unico provvedimento urbanistico.
4. - Resta fermo che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi non sanabili ai sensi delle vigenti leggi.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2003.
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